Ampliamento dei soggetti destinatari di fatture con split payment - FISCO

12 Luglio 2017

La “Manovra correttiva” ha modificato, a decorrere dall’1.7.2017, l’ambito applicativo dello split payment.

Si rammenta che il meccanismo prevede che l’IVA esposta in fattura non venga più pagata al cedente / prestatore il quale, ovviamente, non dovrà conteggiarla nelle liquidazioni periodiche quale IVA a debito. Al versamento all’erario provvederà il destinatario del documento.

La fattura emessa con evidenza dell’IVA deve riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72” ovvero “split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72”;

AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI DESTINATARI DI FATTURE SOGGETTE

Come sopra accennato è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dello split payment prevedendo il riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, come definite all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, ossia:

• Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT;

• Autorità indipendenti;

• Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Il meccanismo in esame riguarda anche i seguenti soggetti:

• società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

• società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;

• società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;

• società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI la norma dispone che

• in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall’1.7 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni risultano applicabili dalle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, individuate dall’ISTAT nell’elenco pubblicato nella G.U. 30.9.2016, n. 229.

• per le operazioni per le quali è emessa fattura dall’1.1.2018, le nuove disposizioni sono applicabili alle Pubbliche Amministrazioni individuate dall’ISTAT nell’elenco pubblicato nella G.U. entro il 30.9 dell’anno precedente.

PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETÀ la norma dispone che:

• in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall’1.7 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni sono applicabili alle società controllate / incluse nell’indice FTSE MIB, che risultano tali al 24.4.2017;

• per le operazioni per le quali è emessa fattura dall’1.1.2018, le nuove disposizioni sono applicabili alle società controllate / incluse nell’indice FTSE MIB, che risultano tali alla data del 30.9 dell’anno precedente.

Sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi delle Pubbliche Amministrazioni e delle società interessate all’applicazione dello split payment.

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